Norme relative alla sospensione dei procedimenti penali e alla esecuzione delle pene

Art. 3 — Provvedimenti sulla condizione dell'imputato detenuto nei procedimenti sospesi

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[1]Nei procedimenti sospesi a norma dell'articolo precedente, il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o delle parti private, puo' provvedere sulla condizione dell'imputato detenuto, concedendogli la liberta' provvisoria a norma degli articoli 277 e 278 del codice di procedura penale, anche nei casi preveduti dall'articolo 253 del codice stesso, purche' non si tratti di reati che la legge punisce con la pena della reclusione superiore nel minimo a dieci anni.

[2]Con l'ordinanza che concede la liberta' provvisoria, o con altra successiva, il giudice puo' sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria o alle prescrizioni indicate nell'art. 282 del codice di procedura penale.

Testo in vigore dal 27 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-07-09;924~art3 · fonte del testo