Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 novembre 1981 al 6 marzo 1992. Leggi il testo vigente →

Il prosciutto veneto berico-euganeo deve essere ricavato dalla coscia fresca posteriore dei suini adulti di razza pregiata, di produzione nazionale (esclusi verri e scrofe), che sono alimentati nell'ultimo periodo con sostanze ad alto contenuto proteico, macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati. Le cosce non devono essere congelate e devono essere sottoposte alla salagione a non oltre 48 ore dall'avvenuta macellazione. Le cosce vanno rifilate dal grasso e dall'eccesso di cotenna e devono essere appese per la lavorazione e stagionatura in modo da evitare la strozzatura del gambo. Il prosciutto deve essere stagionato per un periodo non inferiore a dieci mesi dalla salatura.

Testo in vigore dal 9 novembre 1981 al 6 marzo 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-11-04;628~art2 · fonte su Normattiva