Provvedimento abrogato dalla l. 13 febbraio 1990, n. 26.
Abrogato dal 20 giugno 1990
Provvedimento abrogato dalla l. 13 febbraio 1990, n. 26.
Abrogato dal 20 giugno 1990
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2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1970 al 20 giugno 1990. 281 parole tolte, 9 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Le specifiche caratteristiche merceologiche del prosciutto di Parma, considerate nel loro insieme ed a stagionatura ultimata sono inoltre:
tolto: 1) per il prosciutto con osso:
tolto: a) forma esteriore: tondeggiante, a coscia di polio, e privo della parte distale (piedino); tale forma caratteristica e' ottenuta per mezzo della rifilatura dell'eccesso di grasso non aderente al piatto della coscia, asportazione di parte delle cotenne e di grasso di copertura, e limitazione della parte muscolare scoperta oltre la testa del femore (o noce) a distanza non superiore a centimetri due;
tolto: b) peso: normalmente intorno agli 8 o 9 chilogrammi e comunque non inferiore ai 7 chilogrammi;
tolto: c) colore al taglio: caratteristico tra il rosa e il rosso, inframmezzato in scarsa misura dal bianco puro delle parti grasse;
tolto: d) aroma e sapore: carne di sapore delicato e dolce, cioe' poco salata ed aroma fragrante e caratteristico, strettamente condizionato al lungo periodo di maturazione. Il prosciutto di Parma non e' sottoposto ad alcun procedimento di affumicatura;
tolto: 2) per il prosciutto disossato:
tolto: a) il prosciutto disossato al termine del prescritto periodo di maturazione conserva le stesse caratteristiche di colore, aroma e sapore di cui alle lettere c) e d) del punto 1);
tolto: b) peso: non inferiore ai chilogrammi cinque e mezzo;
tolto: c) forma: il prosciutto disossato e' confezionato in forme variabili. Il periodo di stagionatura decorre dall'inizio della salagione e varia in relazione alle condizioni ambientali ed al peso dei prosciutti; comunque non deve essere inferiore ai 10 mesi per prosciutti tra i 7 e i 9 chilogrammi e non inferiore ai 12 mesi per quelli di peso eccedente i 9 chilogrammi. Tali pesi sono riferiti ai prosciutti con osso all'atto dell'applicazione del contrassegno di cui all'articolo 5.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 13 FEBBRAIO 1990, N. 26
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1970-07-04;506~art3 · fonte del testo