Provvedimento abrogato dalla l. 13 febbraio 1990, n. 26.
Abrogato dal 20 giugno 1990
Provvedimento abrogato dalla l. 13 febbraio 1990, n. 26.
Abrogato dal 20 giugno 1990
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1970 al 20 giugno 1990. 101 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le ditte produttrici del prosciutto di Parma - e per quanto attiene a detta specifica produzione - sono tenute a consentire le ispezioni dei locali di lavorazione, i controlli, le verifiche e gli esami delle carni da lavorare e lavorate, nonche' ad impiantare e a conservare i registri e la documentazione necessarie a dimostrare che la provenienza, le modalita' e la durata di lavorazione dei prosciutti, corrispondono ai requisiti prescritti dalla presente legge. Ai sensi della presente legge si intende per produttore l'impresa che compia tutte le operazioni di lavorazione del prosciutto indicate all'articolo 1 e sia autorizzata, secondo le vigenti leggi sanitarie.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 13 FEBBRAIO 1990, N. 26
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-07-04;506~art4 · fonte del testo