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La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge e' svolta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministeri della sanita' e dell'agricoltura e delle foreste, oltre che dagli enti autarchici territoriali che attualmente la esercitano secondo le leggi vigenti.
Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 20 giugno 1990
