Provvedimento abrogato dalla l. 13 febbraio 1990, n. 26.
Abrogato dal 20 giugno 1990
Provvedimento abrogato dalla l. 13 febbraio 1990, n. 26.
Abrogato dal 20 giugno 1990
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1970 al 20 giugno 1990. 131 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Chiunque produce, pone in vendita o comunque immette al consumo sotto la denominazione di cui allo articolo 1, prosciutti non rispondenti alle prescrizioni della presente legge; chiunque fa uso della denominazione "prosciutto di Parma", accompagnata da qualificativi o da diminuitivi o da maggiorativi o da consimili deformazioni dell'anzidetto nome di origine - ivi comprese le indicazioni in lingua estera traducenti la espressione "prosciutto di Parma" - o comunque fa uso di indicazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, per indicare prodotti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 10 mila a lire 50 mila per ogni prosciutto posto in vendita o comunque distribuito per il consumo, fino ad un massimo di 5 milioni di lire.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 13 FEBBRAIO 1990, N. 26
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-07-04;506~art8 · fonte del testo