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I Ministeri suddetti, di concerto fra loro, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, possono avvalersi ai fini della vigilanza anche dell'attivita' di un solo, eventuale consorzio volontario di produzione purche' esso:

  • 1)comprenda tra i propri soci non meno del 50 per cento dei produttori della zona tipica, in rappresentanza del 50 per cento almeno della produzione media dell'ultimo triennio;
  • 2)sia retto da uno statuto che consenta l'ammissione al consorzio a parita' di diritti, di qualsiasi produttore del "prosciutto di Parma", qualificato tale ai sensi della presente legge;
  • 3)garantisca per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento della vigilanza affidatagli. Il consorzio a cui viene affidato l'incarico e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita d'intesa con i Ministeri della sanita' e dell'agricoltura e foreste, particolarmente attraverso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma. Qualsiasi modificazione dello statuto del consorzio sopra indicato deve essere preventivamente approvata dai Ministeri suddetti di concerto fra loro.

Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 20 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-07-04;506~art7 · fonte del testo