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Chiunque produce, pone in vendita o comunque immette al consumo sotto la denominazione di cui allo articolo 1, prosciutti non rispondenti alle prescrizioni della presente legge; chiunque fa uso della denominazione "prosciutto di Parma", accompagnata da qualificativi o da diminuitivi o da maggiorativi o da consimili deformazioni dell'anzidetto nome di origine - ivi comprese le indicazioni in lingua estera traducenti la espressione "prosciutto di Parma" - o comunque fa uso di indicazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, per indicare prodotti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 10 mila a lire 50 mila per ogni prosciutto posto in vendita o comunque distribuito per il consumo, fino ad un massimo di 5 milioni di lire.

Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 20 giugno 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-07-04;506~art8 · fonte del testo