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Chiunque contraffa', altera o comunque fa uso illecito delle marchiature o del sigillo, e del contrassegno di cui all'articolo 5 della presente legge, ovvero li usa alterati o contraffatti e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100 mila a lire 1 milione.

Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 20 giugno 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-07-04;506~art9 · fonte del testo