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[1]Le deliberazioni di fusione delle societa' commerciali e quelle altre che debbano essere adottate in occasione della fusione medesima possono essere validamente prese dalle assemblee generali con la presenza di tanti soci intervenuti che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale e con il voto favorevole della maggioranza in numero e in somma dei soci intervenuti o rappresentati, qualora il Ministro per la grazia e giustizia, con decreto emanato su conforme parere del Ministri per le finanze e per le corporazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, dichiari che la fusione risponde a necessita' di pubblico interesse. In tal caso ai soci assenti o dissenzienti non compete il diritto di recesso.

[2]Con lo stesso decreto il Ministro per la grazia e giustizia puo' disporre che i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio siano ridotti fino a 15 giorni, prescrivendo, ove sia il caso, determinate forme supplementari di pubblicita' delle deliberazioni e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione.

Testo in vigore dal 4 maggio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-03-23;303~art1 · fonte del testo