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Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle concentrazioni di aziende sociali effettuate, anziche' mediante fusione, mediante apporto di attivita' in altre societa' esistenti o da costituire, quando anche in conseguenza di tale apporto l'oggetto delle societa' apportanti sia limitato, perche' l'esercizio del ramo di commercio che vi si riferisce sia in tutto o in parte trasferito alle altre societa'.

Testo in vigore dal 4 maggio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-03-23;303~art2 · fonte del testo