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Qualora il Ministro per la grazia e giustizia dichiari che la fusione o la concentrazione risponde a necessita' di pubblico interesse, si applicano, per gli onorari notarili, rispettivamente gli articoli 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1930-VIII, n. 520 e 2 del R. decreto-legge 13 novembre 1931-X, n. 1434, e per quanto riguarda il personale delle societa', le disposizioni dell'art. 3 dello stesso decreto-legge 13 novembre 1931-X, N. 1434.
Testo in vigore dal 4 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
