Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1963 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Testo in vigore dal 7 novembre 1963 al 16 dicembre 2010
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Testo in vigore dal 7 novembre 1963 al 16 dicembre 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata - in riferimento all'art. 42, comma secondo, della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 legge 6 novembre 1963, n. 1444 (norme relative ad immobili urbani ad uso abitazione) nonché delle successive norme di proroga della detta legge concernenti il regime vincolistico delle locazioni ed, in particolare, la mancata previsione di un adeguato meccanismo di rivalutazione periodica del canone nei confronti della svalutazione monetaria. Il regime di blocco denunziato si giustifica, invero - sul presupposto (per altro) del suo carattere di "mezzo straordinario di intervento pubblico preordinato a fronteggiare crisi congiunturali" - alla stregua proprio del parametro costituzionale richiamato; giacché questo riconosce e garantisce la proprietà, ma riserva alla legge di determinarne i limiti allo scopo di realizzarne la funzione sociale. - V. Sent. n. 30 del 1975.
Art. 42 cost. · Art. 3 cost. · Art. 1 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani ad uso di abitazione · Art. 3 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani ad uso di abitazione
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1963
urn:nir:stato:legge:1963-11-06;1444~art3 · fonte del testo