Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata - in riferimento all'art. 42, comma secondo, della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 legge 6 novembre 1963, n. 1444 (norme relative ad immobili urbani ad uso abitazione) nonché delle successive norme di proroga della detta legge concernenti il regime vincolistico delle locazioni ed, in particolare, la mancata previsione di un adeguato meccanismo di rivalutazione periodica del canone nei confronti della svalutazione monetaria. Il regime di blocco denunziato si giustifica, invero - sul presupposto (per altro) del suo carattere di "mezzo straordinario di intervento pubblico preordinato a fronteggiare crisi congiunturali" - alla stregua proprio del parametro costituzionale richiamato; giacché questo riconosce e garantisce la proprietà, ma riserva alla legge di determinarne i limiti allo scopo di realizzarne la funzione sociale. - V. Sent. n. 30 del 1975.
Art. 42 cost. · Art. 3 cost. · Art. 1 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani ad uso di abitazione · Art. 3 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani ad uso di abitazione
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1963 al 16 dicembre 2010. 202 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I canoni delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e non soggetti a regime vincolistico, non possono essere aumentati, anche quando il contratto e' rinnovato con altro conduttore. Nei contratti gia' stipulati prima della entrata in vigore della presente legge i canoni di locazione che abbiano superato i limiti appresso indicati, debbono essere ridotti, con decorrenza dalla data di richiesta del conduttore, come segue:
tolto: 1) all'ammontare del canone corrisposto alla data del 1 gennaio 1960 maggiorato del 15 per cento, per gli immobili locati anteriormente a tale data;
tolto: 2) al canone iniziale aumentato del 14 per cento, per gli immobili locati per la prima volta nel 1960;
tolto: 3) al canone iniziale aumentato del 32 per cento per gli immobili locati per la prima volta nel 1961;
tolto: 4) al canone iniziale aumentato del 6 per cento per gli immobili locati per la prima volta nel 1962. Nel caso di immobili gia' sottoposti a regime vincolistico e successivamente locati a canone libero, le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento al primo contratto stipulato in regime libero. Le disposizioni di cui sopra si applicano altresi' ad contratti di sublocazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-11-06;1444~art1 · fonte del testo