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Le controversie sulla misura del canone derivanti dall'applicazione della presente legge sono di competenza del pretore del luogo in cui e' situato l'immobile. Per il procedimento di cui al comma precedente si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 30 e 31 della legge 23 maggio 1950, n. 253. Oltre alle esenzioni previste in quest'ultimo articolo, sono esenti da tasse di bollo e imposte di registro i ricorsi per la concessione delle proroghe previste dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Prima della trattazione della causa il giudice deve in ogni caso, esperire il tentativo di conciliazione. Il ricorso per la concessione delle proroghe previste dagli articoli 4 e 5 e' comunicato a cura della cancelleria al locatore. A cura della cancelleria e' altresi' comunicato alle parti il decreto di convocazione delle stesse.

Testo in vigore dal 1 dicembre 1969 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-11-26;833~art10 · fonte del testo