Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La disposizione impugnata, statuendo che "nel provvedimento che dispone il rilascio per morosita` di un immobile destinato ad uso di abitazione puo` essere concesso al conduttore un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni per il pagamento delle pigioni "scadute" e che "il provvedimento perde la sua efficacia qualora il conduttore paghi le somme dovute entro il termine precedentemente fissato" e` in contrasto con l'art. 3 Cost., da' adito ad una immotivata ed irragionevole disparita` di disciplina nel caso di locazione con clausola risolutiva espressa, nella quale le stesse ragioni che possono, in ipotesi, secondo l'apprezzamento del giudice, giovare al conduttore moroso per essere rimesso in termine a sanare la mora, non valgono invece ad evitargli la risoluzione della locazione ove egli gia` in corso di causa abbia spontaneamente pagato i canoni scaduti. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 4, sesto comma, L. 26 novembre 1969 n. 833, in quanto ricorrendo la ipotesi di clausola risolutiva espressa non consente al giudice di tener conto, ai fini del diniego del rilascio dell'immobile e con gli stessi poteri esercitabili per la concessione del termine di grazia, del pagamento integrale delle pigioni scadute effettuato dal conduttore nel corso del giudizio.
Art. 4 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani
La disciplina contenuta nell'art. 37 della legge 23 maggio 1950, n. 253, così come sostituito con modifiche dall'art. 4, comma sesto della legge 26 novembre 1969, n. 833, in vigore -quest'ultima norma- in forza dell'art. 56, ultimo comma, del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge con legge 18 dicembre 1970, n. 1034, secondo cui ai conduttori morosi che provvedono al pagamento delle pigioni scadute nel termine appositamente fissato dal giudice nel corso del giudizio per convalida di sfratto è concesso il beneficio di sanare la mora, mentre tale beneficio non è accordato ai conduttori morosi che abbiano effettuato il pagamento in epoca anteriore alla pronuncia di merito, non determina alcuna ingiustificata disparità di trattamento che importi violazione dell'art. 3 della Costituzione. Le situazioni poste a raffronto -quella del conduttore che paga anteriormente alla prima udienza e quella del conduttore che non paga le pigioni dovute e richiede prima della trattazione della causa la concessione del termine per il pagamento di quelle pigioni- sono ben differenti: il pagamento, infatti, nelle due ipotesi considerate, avviene in momenti diversi rispetto all'iter del processo e, in relazione a ciò, risultano condizionati i poteri del giudice che, nel primo caso non hanno modo di esplicarsi. Dalla rilevata diversità di situazioni deriva la non irragionevolezza della diversità di disciplina giuridica. Non è, pertanto, fondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legitttimità costituzionale dell'art. 37 della legge 23 maggio 1950, n. 253, nella parte in cui la norma esclude dal beneficio di sanare definitivamente la mora il conduttore che paghi nel corso del giudizio le pigioni dovute.
Art. 3 cost. · Art. 4 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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urn:nir:stato:legge:1969-11-26;833~art4 · fonte su Normattiva