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Il deposito cauzionale richiesto dal locatore per tutti i tipi di locazione non puo' essere superiore a tre mensilita' del canone di affitto e dovra' essere depositato in conto bancario vincolato ed i relativi interessi maturati dovranno essere accreditati al locatario.

Testo in vigore dal 1 dicembre 1969 al 16 dicembre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 133/1976

    Questione inammissibile
    26 maggio 1976

    L'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 9 legge 26 novembre 1969, n. 833 (richiamato dall'art. 56 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv. in l. 18 dicembre 1970, n. 1034), denunciato in giudizio avente per oggetto la restituzione della cauzione, non può in alcun modo influire sulla decisione della causa di merito che si fonda sulla avvenuta scadenza del contratto, e quindi sulla cessata funzione della garanzia. È pertanto inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimità costituzionale di detta disposizione - interpretata nel senso dell'obbligatorietà inderogabile del deposito cauzionale - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., in giudizio vertente sulla restituzione, a seguito di cessazione del rapporto di locazione, di una cauzione volontariamente versata (dal locatore, peraltro anteriormente alla emanazione della legge impugnata).

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 9 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-11-26;833~art9 · fonte su Normattiva