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L'importo annuo dei contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e' elevato, a decorrere dal 1° luglio 1976, a lire 3 milioni 400.000. A decorrere dalla stessa data l'importo degli assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 dello stesso decreto-legge e' elevato a lire 2 milioni 700.000. I vincitori di assegni biennali di formazione scientifica e didattica che siano docenti di altri ordini di scuola o dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per la durata dell'assegno biennale. L'aspettativa non puo' essere rinnovata per il biennio di proroga dell'assegno. Salvo quanto stabilito dal comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ai beneficiari dei contratti e degli assegni di cui ai precedenti commi non compete alcun altro assegno, indennita' o compenso stabiliti dalle norme vigenti per coloro che siano dipendenti pubblici o privati, ivi comprese l'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e le quote di aggiunta di famiglia.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1977 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 43/1980

    Questione infondata
    14 aprile 1980

    È inammissibile la questione di legittimita` costituzionale sollevata dal giudice a quo, adito ai sensi dell'art. 700 c.p.c., dopo che i convenuti avevano proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, per effetto del quale era stato privato di ogni competenza a conoscere e a disporre della o sulla questione giurisdizionale e non era quindi piu` legittimato a compiere atti del procedimento fatta eccezione per quelli urgenti di cui all'art. 48 c.p.c. e ai quali, nella specie, non erano applicabili le norme oggetto della proposta questione di legittimita` costituzionale. (Inammissibilità della questione concernente gli artt. 5 e 6 d.l. n. 580 del 1973, convertito in legge n. 766 del 1973 e l'art. 1., comma terzo, della legge n. 21 del 1977). - v. Sentt. nn. 221/1972, 135/1976, 118/1976, 186/1976, 43/1977

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 9 cost. · Art. 33 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-02-04;21~art1 · fonte su Normattiva