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Nel caso in cui venga adottata la soluzione del concorso di progettazione il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica, istruzione, nominera' una apposita Commissione per la scelta del progetto vincitore. Di tale Commissione dovra' far parte un rappresentante della Direzione generale delle antichita' e belle arti del Ministero della pubblica istruzione. Potranno essere nominati quali membri della Commissione anche esperti stranieri di chiara fama. Ove si ricorra all'appalto-concorso il Ministro per i lavori pubblici, con proprio decreto emanato con il concerto del Ministro per la pubblica istruzione, in deroga al disposto dell'articolo 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e successive modificazioni, nominera' apposita Commissione giudicatrice della quale dovra' fare parte un rappresentante della Direzione generale delle antichita' e belle arti del Ministero della pubblica istruzione e nella quale potranno essere nominati, quali membri, anche esperti stranieri.
Testo in vigore dal 1 giugno 1965 al 22 dicembre 2008
