Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008. 214 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: A carico della somma stanziata dall'articolo precedente sono autorizzati:
tolto: a) l'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, delle opere di presidio a salvaguardia della torre pendente di Pisa che si rendessero necessarie nelle more dello espletamento della procedura di assegnazione e di appalto delle opere definitive;
tolto: b) l'espletamento del concorso o appalto-concorso, a carattere internazionale, nonche', fino ad un ammontare di lire 300 milioni, l'eventuale corresponsione di premi ai concorrenti e gli eventuali rimborsi di spese, come previsti nel bando;
tolto: c) la progettazione esecutiva delle opere definitive di consolidamento nel caso che venga prescelto il concorso di progettazione;
tolto: d) l'esecuzione delle opere;
tolto: e) fino all'ammontare di lire 200 milioni, oltre il residuo stanziamento di cui alla legge 19 maggio 1965, n. 506, i rimborsi di spese e i compensi ai componenti le commissioni di cui ai successivi articoli 3 e 4 della presente legge, da determinarsi, in relazione al lavoro svolto, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, nonche' le spese di copiatura, riproduzione e stampa di documenti, disegni e atti delle commissioni medesime ed eventualmente anche della commissione gia' costituita ai sensi dell'articolo 1 della predetta legge 19 maggio 1965, numero 506;
tolto: f) il contributo di cui all'articolo 5 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-10-13;750~art2 · fonte del testo