Agli ufficiali e ai sottufficiali albanesi gia' in servizio permanente o in carriera continuativa, cessati di appartenere alle forze armate italiane ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 489, che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e' concesso il trattamento di quiescenza nella misura e con le modalita' previste dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto legislativo sopra citato. La pensione, nei casi in cui spetta, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'indennita' per una volta tanto liquidata a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 489, e' recuperata.
Testo vigente dal 22 giugno 1973
