Agli ufficiali e ai sottufficiali albanesi gia' in servizio permanente o in carriera continuativa, cessati di appartenere alle forze armate italiane ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 489, che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e' concesso il trattamento di quiescenza nella misura e con le modalita' previste dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto legislativo sopra citato. La pensione, nei casi in cui spetta, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'indennita' per una volta tanto liquidata a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 489, e' recuperata.

Testo vigente dal 22 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-09;328~art1 · fonte su Normattiva