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I bovini da allevamento e da produzione, in aggiunta alle condizioni previste dal precedente articolo 3, devono:
- a)quando si tratti di animali di eta' superiore a 4 mesi, essere stati vaccinati almeno quindici giorni e non piu' di 4 mesi prima del carico contro i tipi A, O, C del virus aftoso, con un vaccino preparato con virus inattivati da istituti autorizzati e controllati secondo la vigente legislazione;
- b)provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e, in particolare, quando si tratti di animali di eta' superiore a 6 settimane, avere avuto una reazione negativa ad una intradermotubercolinizzazione praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato B non oltre trenta giorni prima del carico;
- c)provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi e, in particolare, quando si tratti di animale di eta' superiore a 12 mesi, avere presentato un tasso brucellare inferiore a trenta unita' internazionali agglutinanti per millilitro, alla sieroagglutinazione praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato C non oltre trenta giorni prima del carico;
- d)quando si tratti di vacche da latte, non presentare segni clinici di mastite; inoltre, l'analisi del loro latte, praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato D non oltre trenta giorni prima del carico, non deve aver rivelato ne' indizi di uno stato infiammatorio caratteristico, ne' germi specificatamente patogeni.
Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 3 aprile 1992
