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I bovini da allevamento e da produzione, in aggiunta alle condizioni previste dal precedente articolo 3, devono:
- a)quando si tratti di animali di eta' superiore a 4 mesi, essere stati vaccinati almeno quindici giorni e non piu' di 4 mesi prima del carico contro i tipi A, O, C del virus aftoso, con un vaccino preparato con virus inattivati da istituti autorizzati e controllati secondo la vigente legislazione;
- b)provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e, in particolare, quando si tratti di animali di eta' superiore a 6 settimane, avere avuto una reazione negativa ad una intradermotubercolinizzazione praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato B non oltre trenta giorni prima del carico;
- c)provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi e, in particolare, quando si tratti di animale di eta' superiore a 12 mesi, avere presentato un tasso brucellare inferiore a trenta unita' internazionali agglutinanti per millilitro, alla sieroagglutinazione praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato C non oltre trenta giorni prima del carico;
- d)quando si tratti di vacche da latte, non presentare segni clinici di mastite; inoltre, l'analisi del loro latte, praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato D non oltre trenta giorni prima del carico, non deve aver rivelato ne' indizi di uno stato infiammatorio caratteristico, ne' germi specificatamente patogeni. ((e) provenire da un allevamento indenne da leucosi bovina enzootica;
- f)oltre al requisito di cui alla lettere e), se sono di eta' superiore a dodici mesi e qualora provengono da una regione o da uno Stato membro che non abbia ricevuto la qualifica di indenne da leucosi bovina enzootica, aver reagito negativamente ad un esame individuale effettuato, in conformita' dell'allegato G, capitolo II nei trenta giorni precedenti la data del carico;
- g)non essere soggetti ai requisiti delle lettere e) ed f), quando si tratta di bovini di eta' inferiore a trenta mesi destinati alla produzione di carne, i quali:
- 1)provengono da un allevamento nel quale nessun caso di leucosi bovina enzootica e' stato notificato e confermato negli ultimi 2 anni;
- 2)siano contrassegnati con uno speciale marchio al momento del carico e restino sotto sorveglianza sino alla macellazione a cura del paese destinatario per evitare l'infezione degli allevamenti locali.))
Testo in vigore dal 3 aprile 1992 al 9 ottobre 1998
