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I bovini da allevamento e da produzione, in aggiunta alle condizioni previste dal precedente articolo 3, devono:
- a)quando si tratti di animali di eta' superiore a 4 mesi, essere stati vaccinati almeno quindici giorni e non piu' di 4 mesi prima del carico contro i tipi A, O, C del virus aftoso, con un vaccino preparato con virus inattivati da istituti autorizzati e controllati secondo la vigente legislazione;
- b)provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e, in particolare, quando si tratti di animali di eta' superiore a 6 settimane, avere avuto una reazione negativa ad una intradermotubercolinizzazione praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato B non oltre trenta giorni prima del carico;
- c)provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi e, in particolare, quando si tratti di animale di eta' superiore a 12 mesi, avere presentato un tasso brucellare inferiore a trenta unita' internazionali agglutinanti per millilitro, alla sieroagglutinazione praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato C non oltre trenta giorni prima del carico;
- d)quando si tratti di vacche da latte, non presentare segni clinici di mastite; inoltre, l'analisi del loro latte, praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato D non oltre trenta giorni prima del carico, non deve aver rivelato ne' indizi di uno stato infiammatorio caratteristico, ne' germi specificatamente patogeni.
- e)provenire da un allevamento indenne da leucosi bovina enzootica;
- f)oltre al requisito di cui alla lettere e), se sono di eta' superiore a dodici mesi e qualora provengono da una regione o da uno Stato membro che non abbia ricevuto la qualifica di indenne da leucosi bovina enzootica, aver reagito negativamente ad un esame individuale effettuato, in conformita' dell'allegato G, capitolo II nei trenta giorni precedenti la data del carico;
- g)non essere soggetti ai requisiti delle lettere e) ed f), quando si tratta di bovini di eta' inferiore a trenta mesi destinati alla produzione di carne, i quali:
- 1)provengono da un allevamento nel quale nessun caso di leucosi bovina enzootica e' stato notificato e confermato negli ultimi 2 anni;
- 2)siano contrassegnati con uno speciale marchio al momento del carico e restino sotto sorveglianza sino alla macellazione a cura del paese destinatario per evitare l'infezione degli allevamenti locali. ((I bovini di eta' inferiore a trenta mesi, destinati alla produzione di carne, possono, in deroga a quanto previsto alle lettere b) e c) del primo comma, non essere sottoposti alle prove indicate in dette lettere solo qualora:
- 1)si tratti di animali che:
- a)provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne da brucellosi;
- b)sono stati identificati con apposito contrassegno in aggiunta a quello d'identificazione al momento del carico e restano sotto controllo fino al momento della macellazione;
- c)non sono stati in contatto durante il trasporto e fino al momento della loro macellazione con bovini che non prevengono da allevamenti ufficialmente indenni;
- 2)lo Stato membro di origine e quello di destinazione abbiano il medesimo status sanitario per quanto concerne tubercolosi e brucellosi;
- 3)nelle segnalazioni previste dall'articolo 11, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e dall'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 18 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 febbraio 1993, n. 46, i destinatari degli animali specifichino che gli stessi usufruiscono delle deroghe di cui al presente comma. Il destinatario degli animali di cui al secondo comma deve mantenere gli stessi separatamente dagli altri bovini di differente status sanitario fino al momento della macellazione.))
Testo in vigore dal 9 ottobre 1998 al 9 luglio 1999
