I contravventori alle disposizioni della presente legge e ad ogni altra disposizione sanitaria vigente in materia di importazione, esportazione e transito di carni, di prodotti ed avanzi animali sono puniti con l'ammenda da lire 50 mila a lire 2 milioni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

Testo vigente dal 18 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-29;1073~art27 · fonte su Normattiva