Chiunque non osserva, dopo l'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 1, e' punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 400 mila, sempre che il fatto non costituisca piu' grave reato. Il comma precedente non si applica alle vendite di smaltimento delle scorte costituite con le modalita' e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.

Testo vigente dal 2 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-14;89~art2 · fonte su Normattiva