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Le carni provenienti dai macelli, dai laboratori di sezionamento e dai depositi frigoriferi riconosciuti, munite del bollo di cui alla lettera e) del paragrafo A) del precedente articolo 4, sono equiparate a quelle prodotte con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e munite del bollo previsto dall'articolo 16 di detto regolamento. Pertanto dette carni, se per sopraggiunte ragioni non siano piu' destinate alla spedizione in altri Stati membri della Comunita' economica europea, possono circolare nel territorio nazionale a condizione che siano accompagnate da certificati conformi al modello di cui all'allegato II, firmati dal veterinario ufficiale competente e sottoposte a visita di controllo nel comune di destinazione a norma dell'articolo 40 del predetto regolamento.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1971 al 19 ottobre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-29;1073~art7 · fonte del testo