Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 maggio 1994 al 24 novembre 2007. Leggi il testo vigente →

Le carni provenienti dai macelli, dai laboratori di sezionamento e dai depositi frigoriferi riconosciuti, munite del bollo prescritto per gli scambi di carni fresche fra gli Stati membri della Comunita' economica europea, sono equiparate a quelle prodotte con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e munite del bollo previsto dall'articolo 16 di detto regolamento. Pertanto dette carni, se per sopraggiunte ragioni non siano piu' destinate alla spedizione in altri Stati membri della Comunita' economica europea, possono circolare nel territorio nazionale a condizione che siano accompagnate da certificati sanitari conformi al modello previsto per le carni fresche destinate alla spedizione in altri Stati membri della Comunita' economica europea, firmati dal veterinario ufficiale competente e sottoposte a visita di controllo nel comune di destinazione a norma dell'articolo 40 del predetto regolamento.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 aprile 1994, n.286

2

Il D.Lgs. 18 aprile 1994, n.286 ha disposto (con l'art. 19, comma 7) che con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili e in particolare: l'art. 7 della legge 29 novembre 1971, n. 1073.

Testo in vigore dal 29 maggio 1994 al 24 novembre 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 19 ottobre 1991 al 29 maggio 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 aprile 1994, n.286

    Il D.Lgs. 18 aprile 1994, n.286 ha disposto (con l'art. 19, comma 7) che con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili e in particolare: l'art. 7 della legge 29 novembre 1971, n. 1073.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-11-29;1073~art7 · fonte del testo