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Le carni provenienti dai macelli, dai laboratori di sezionamento e dai depositi frigoriferi riconosciuti, munite del bollo ((prescritto per gli scambi di carni fresche fra gli Stati membri della Comunita' economica europea)), sono equiparate a quelle prodotte con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e munite del bollo previsto dall'articolo 16 di detto regolamento. Pertanto dette carni, se per sopraggiunte ragioni non siano piu' destinate alla spedizione in altri Stati membri della Comunita' economica europea, possono circolare nel territorio nazionale a condizione che siano accompagnate da certificati ((sanitari conformi al modello previsto per le carni fresche destinate alla spedizione in altri Stati membri della Comunita' economica europea)), firmati dal veterinario ufficiale competente e sottoposte a visita di controllo nel comune di destinazione a norma dell'articolo 40 del predetto regolamento.
Testo in vigore dal 19 ottobre 1991 al 29 maggio 1994
