Per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge saranno utilizzati, per un ammontare non superiore a 900 milioni, gli stanziamenti previsti dalla legge 5 settembre 1951, n. 902. Per gli adempimenti di cui all'art. 11 della legge 8 marzo 1949, n. 75, richiamato dall'art. 6 della presente legge, saranno utilizzati 25 milioni dei fondi stanziati con l'art. 35 della citata legge n. 75.
Testo vigente dal 15 luglio 1952
