Alle costruzioni previste dalla presente legge sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 7, lettera a), 8, 9, 10, 11, 12, 28, 32 e 33 della legge 8 marzo 1919, n. 75. Sono altresi' applicabili le norme di cui al capo IV della legge medesima, nonche' le disposizioni che fossero successivamente emanate per agevolare il finanziamento delle nuove costruzioni navali. Alle navi che siano demolite in base alla presente legge si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 19 maggio 1939, n. 762, e relative norme regolamentari.

Testo vigente dal 15 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-30;774~art6 · fonte del testo