Qualora in base alle domande ammesse per la costruzione di nuove navi con i benefici della presente legge, o in conseguenza di rinuncie o decadenze non venisse utilizzato integralmente lo stanziamento di cui all'art. 12, il residuo potra' essere utilizzato per la concessione del contributo, nella misura di cui al primo comma dell'art. 3, per la costruzione di navi del tipo indicato nel terzo comma dell'art. 2, e di rimorchiatori, indipendentemente dalla demolizione di navi del tipo indicato nell'art. 1, in accoglimento sia di domande presentate nei termini stabiliti dal primo comma dell'art. 2 della legge 8 marzo 1949, n. 75, sia di nuove domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 15 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-30;774~art11 · fonte del testo