Le domande dei singoli o dei raggruppamenti costituiti per i fini indicati all'art. 4 saranno prese in esame secondo l'ordine cronologico della loro presentazione al Ministero della marina mercantile, purche' documentate a norma dell'articolo precedente. L'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge e' concessa dal Ministro per la marina mercantile, entro i limiti di tonnellaggio e di spesa di cui agli articoli 2 e 12 della presente legge. Raggiunti tali limiti, le domande ammissibili di data posteriore potranno essere prese in esame soltanto in caso di rinuncia o di decadenza a termini dell'art. 9 degli ammessi ai benefici.
Testo vigente dal 15 luglio 1952
