Il contributo di cui all'art. 1 e' di lire 130.000 a tonnellata di stazza lorda delle navi di nuova costruzione. Salvo il disposto dell'art. 9, il contributo puo' essere corrisposto in cinque rate, delle quali quattro - dell'importo del 20 per cento dell'ammontare complessivo del contributo come indicato nell'ultimo comma del presente articolo - quando la costruzione avra' raggiunto il 20, il 40, il 60 e l'80 per cento secondo lo stato di avanzamento accertato a termini dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101. La rata a saldo del contributo sara' pagata dopo la entrata in effettivo esercizio della nave. Il contributo globale spettante a ciascuna nave non puo' superare l'ammontare indicato nel provvedimento di ammissione ai benefici della presente legge.

Testo vigente dal 15 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-30;774~art3 · fonte del testo