Il tonnellaggio ammissibile al contributo di cui all'art. 1 corrispondera', per ogni singola ammissione, alla meta' del tonnellaggio demolito. Il tonnellaggio complessivo da ricostruire non potra' superare le 7000 tonnellate di stazza lorda. Le navi da ricostruire saranno di due tipi, e cioe': da 500 e da 1000 tonnellate di stazza lorda, con una velocita' non inferiore a rispettivamente 9 e 10 miglia orarie alle prove.

Testo vigente dal 15 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-30;774~art2 · fonte del testo