Qualora la velocita' alle prove risulti inferiore al minimo stabilito nell'art. 2, e non fosse provveduto in conseguenza prima dell'entrata in esercizio della nave, il proprietario perde i benefici indicati nell'art. 9 della legge 8 marzo 1949, n. 75, esteso alle nuove costruzioni di cui alla presente legge, dal successivo art. 6.
Testo vigente dal 15 luglio 1952
