Norme specifiche sul servizio diplomatico

Art. 2 — Avanzamenti nella carriera diplomatica

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Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e salvo quanto potra' essere diversamente disposto nel quadro di un provvedimento di legge sul riordinamento complessivo del Ministero degli affari esteri, le promozioni al grado di consigliere di ambasciata possono essere conferite anche in soprannumero qualora le vacanze complessive nell'anno per collocamenti a riposo nei limiti di eta' siano inferiori ad un terzo del numero dei consiglieri di legazione con almeno cinque anni di anzianita' nel grado. In questo caso le promozioni possono essere conferite in soprannumero fino a concorrenza di un terzo degli aventi diritto. Le nomine al grado di ministro plenipotenziario di seconda classe possono altresi' essere conferite in soprannumero se le vacanze complessive nell'anno per collocamenti a riposo per limiti di eta' siano inferiori ad un decimo del numero dei consiglieri di ambasciata. Le nomine possono in tal caso essere conferite fino a concorrenza di un decimo dei consiglieri di ambasciata. Le posizioni soprannumerarie createsi in applicazione di quanto disposto nei commi 1 e 2 sono riassorbite a seguito di avanzamento al grado superiore o di cessazione dal servizio dei funzionari collocati in soprannumero, nonche' per effetto degli incrementi delle dotazioni organiche derivanti dall'entrata in vigore del provvedimento di legge di cui al comma 1.

Testo in vigore dal 10 agosto 1989 al 26 aprile 2000

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urn:nir:stato:legge:1989-08-04;285~art2 · fonte su Normattiva