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Per l'accelerazione dei propri programmi di costruzione, le amministrazioni statali, le regioni, le aziende autonome, gli enti locali e gli enti pubblici non economici hanno facolta', per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, di affidare in concessione unitariamente, con la procedura stabilita dal successivo articolo 3, la redazione dei progetti, le eventuali attivita' necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, l'esecuzione delle opere nonche' la loro eventuale manutenzione ad imprese di costruzione, loro consorzi e raggruppamenti temporanei. Il ricorso alla procedura di cui al precedente comma 1, la quale e' applicabile soltanto a lavori il cui importo sia stimato superiore a venti miliardi, deve essere motivato. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137, nonche' quelle delle altre leggi che disciplinano affidamenti in concessione.

Testo in vigore dal 14 marzo 1987 al 4 giugno 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-02-17;80~art1 · fonte su Normattiva