Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 1990 al 1 luglio 2006. Leggi il testo vigente →
Per l'accelerazione dei propri programmi di costruzione, le amministrazioni statali, le regioni, le aziende autonome, gli enti locali e gli enti pubblici non economici hanno facolta', (( per un periodo non superiore a quattro anni)) dall'entrata in vigore della presente legge, di affidare in concessione unitariamente, con la procedura stabilita dal successivo articolo 3, la redazione dei progetti, le eventuali attivita' necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, l'esecuzione delle opere nonche' la loro eventuale manutenzione ad imprese di costruzione, loro consorzi e raggruppamenti temporanei. 1 Il ricorso alla procedura di cui al precedente comma 1, la quale e' applicabile soltanto a lavori il cui importo sia stimato superiore a venti miliardi, deve essere motivato. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137, nonche' quelle delle altre leggi che disciplinano affidamenti in concessione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 maggio 1990, n.128
1con decorrenza dal 1 gennaio 1990
La L. 31 maggio 1990, n.128 ha disposto (con l'art. 29 comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1990.
Testo in vigore dal 4 giugno 1990 al 1 luglio 2006
