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Per la pesca oceanica i contributi di cui all'articolo 17 - secondo comma - della legge 26 giugno 1965, n. 717, sono concessi per gli scafi, attrezzature ed impianti, indicati all'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634, entrati in esercizio successivamente al 30 giugno 1965.

Testo in vigore dal 29 novembre 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-10-31;1083~art2 · fonte del testo