Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 novembre 1967 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Per la pesca oceanica i contributi di cui all'articolo 17 - secondo comma - della legge 26 giugno 1965, n. 717, sono concessi per gli scafi, attrezzature ed impianti, indicati all'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634, entrati in esercizio successivamente al 30 giugno 1965.
Testo in vigore dal 29 novembre 1967 al 22 dicembre 2008
