Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008. 80 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Agli armatori dei natanti di cui all'art. 1 e' inoltre corrisposto, nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 7, quale concorso nelle spese di sistemazione e avviamento della nuova base, per i primi due anni dalla data del trasferimento, un contributo annuo di lire 4000 per HPA, sempreche' il natante non sia rimasto in disarmo per un periodo superiore ai quaranta giorni nell'anno. In detto periodo non sono computabili i giorni di disarmo per avarie allo scafo o all'apparato motore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-13;281~art2 · fonte del testo