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Gli ufficiali trattenuti in servizio ai sensi degli articoli 2 e 3 trasferiti nella riserva di complemento con grado inferiore a tenente colonnello possono, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire una promozione. L'avanzamento ha luogo ad anzianita' senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo. Sono valutati gli ufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1973 al 1 giugno 1978
