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Gli ufficiali trattenuti in servizio ai sensi degli articoli 2 e 3 trasferiti nella riserva di complemento con grado inferiore a tenente colonnello possono, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire una promozione. L'avanzamento ha luogo ad anzianita' senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo. Sono valutati gli ufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 aprile 1978, n.181
1La L. 27 aprile 1978, n.181 ha disposto (con l'articolo unico) che "L'applicazione dell'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, deve intendersi riferita anche agli ufficiali della riserva di complemento che, gia' in servizio durante il periodo compreso tra il 10 giugno 1940 e il 10 maggio 1945, abbiano in detta posizione di stato conseguito una promozione".
Testo in vigore dal 1 giugno 1978 al 9 ottobre 1980
