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[1]A decorrere dal 1 gennaio 1984 al personale ferroviario, escluso il personale con qualifiche dirigenziali, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

[2]................................ Lire prima categoria...................... 4.110.000 seconda categoria..................... 5.014.200 terza categoria...................... 5.384.100 quarta categoria...................... 5.671.800 quinta categoria...................... 6.288.300 sesta categoria...................... 6.617.100 settima categoria..................... 7.439.100 ottava categoria...................... 8.466.600 nona categoria...................... 10.439.400 A decorrere dal 1 gennaio 1985 al personale di cui al precedente comma competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

[3]................................ Lire prima categoria...................... 4.740.000 seconda categoria..................... 5.782.800 terza categoria...................... 6.209.400 quarta categoria...................... 6.541.200 quinta categoria...................... 7.252.200 sesta categoria...................... 7.631.400 settima categoria..................... 8.579.400 ottava categoria...................... 9.764.400 nona categoria...................... 12.039.600 La progressione economica degli stipendi annui lordi iniziali indicati ai commi precedenti si sviluppa in otto classi biennali di stipendio in cifra fissa ed in successivi aumenti periodici biennali, in numero illimitato, sempre di importo fisso, nelle misure sottoindicate:

[4]Categorie

[5]Importo delle classi di stipendio

[6]Importo degli aumenti periodici dopo l'ottava classe

[7]1

[8]316.800

[9]162.360

[10]2

[11]386.496

[12]198.079

[13]3

[14]415.008

[15]212.691

[16]4

[17]437.184

[18]224.056

[19]5

[20]484.704

[21]248.410

[22]6

[23]510.048

[24]261.399

[25]7

[26]573.408

[27]293.871

[28]8

[29]652.608

[30]334.461

[31]9

[32]804.672

[33]412.394 Sulla base di quanto disposto ai precedenti commi 1, 2 e 3 dal 1 gennaio 1984 la tabella 2 degli stipendi allegata alla legge 10 luglio 1984, n. 292, e' sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge e dal 1 gennaio 1985, quest'ultima tabella e' sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge. Al fine dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio per situazioni particolari le misure iniziali e le successive classi di stipendio previste dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge, sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali pari per importo a quelli calcolati, per ogni categoria, sulle corrispondenti classi di stipendio di cui alla tabella 2 allegata alla legge 10 luglio 1984, n. 292. In occasione delle trasformazioni tabellari previste dal presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 1984 e dal 1 gennaio 1985, l'attribuzione delle relative posizioni stipendiali va fatta con riferimento alla classe di stipendio o all'aumento periodico, anche convenzionale, in godimento alle suddette date, con la conservazione dell'anzianita' maturata nella classe o nell'aumento periodico stessi, ai fini dei successivi aumenti. Resta ferma l'eventuale differenza stipendiale di cui al decimo comma dell'articolo 7 della legge 10 luglio 1934, n. 292, la quale viene riassorbita in occasione dell'attribuzione della successiva classe o del successivo aumento periodico di stipendio. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilita', sul trattamento di quiescenza, sull'indennita' di buonuscita e di licenziamento, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrate del tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, fatta salva la quota parte dell'indennizzo stesso da calcolarsi sulla base dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'articolo 4 della legge 1 luglio 1982, n. 426, limitatamente a coloro che abbiano presentato la domanda per concessione del beneficio entro il 1 settembre 1983 o che siano cessati dal servizio entro tale data.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1985 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-12-24;779~art1 · fonte del testo