Art. 6
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1985 al 22 dicembre 2008. 102 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: A decorrere dal 1 gennaio 1984 il Ministro dei trasporti provvedera' con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, alla rivalutazione degli importi giornalieri del premio industriale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, n. 145 ed alla legge 22 dicembre 1980, n. 885, a favore del personale ferroviario nei limiti di spesa di lire 43,4 miliardi. A tal fine e' abrogata la tabella di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, n. 145, sopra citatoaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-12-24;779~art6 · fonte del testo