Art. 5
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A decorrere dal 1 settembre 1984, le misure dell'indennita' di pernottazione e del supplemento orario previste dagli articoli 40, 47 e 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono entrambe fissate in lire 1.650. A decorrere dal 1 novembre 1985 le misure suddette dell'indennita' di pernottazione e del supplemento orario, sono entrambe stabilite in lire 2.200.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1985 al 22 dicembre 2008
