Art. 7
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1985 al 22 dicembre 2008. 97 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Al personale ferroviario con qualifica dirigenziale sono estesi i miglioramenti previsti per il restante personale dai precedenti articoli 3 e 4 ed i miglioramenti di cui all'articolo 2 della presente legge adottando la stessa misura percentuale di rivalutazione applicata in quest'ultimo articolo, nonche' i criteri in esso previsti. Al medesimo personale e' estesa la rivalutazione prevista per il restante personale dal precedente articolo 6 nelle misure che verranno stabilite dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Statoaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-12-24;779~art7 · fonte del testo