Art. 28
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Fino a quando non verranno istituiti i tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 125 della Costituzione, la competenza a decidere sui ricorsi previsti dal quarto comma dell'articolo 10 e' attribuita al tribunale del capoluogo di provincia dove ha sede l'autorita' che ha denegato il rilascio del passaporto. Il tribunale decide in camera di consiglio, sentito, ove richiesto, l'interessato e senza necessita' di ministero di procuratore o di avvocato. La decisione del tribunale e' inappellabile. Contro i provvedimenti delle autorita' delegate ai sensi dell'articolo 5, lettera h), il ricorso in via alternativa, di cui al quarto comma dell'articolo 10 e' deferito, con le stesse modalita', alla competenza del tribunale del capoluogo della provincia dell'ultima residenza dell'interessato nel territorio della Repubblica. Il tribunale adito decide entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1967 al 4 febbraio 2003
