Norme sui passaporti
Art. 5
Il passaporto e' rilasciato, ((...)) ritirato o restituito dal Ministro per gli affari esteri e, per sua delega:
- a)in Italia: dai questori ((...));
- b)all'estero: ((dagli uffici consolari come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71)).
Testo vigente dal 19 febbraio 2026
