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Quando si procede all'appalto delle opere di cui al precedente art. 1 mediante licitazione privata, l'ente appaltante da' preventivo avviso della gara. L'avviso e' pubblicato sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, se l'importo dei lavori da appaltare sia almeno pari ad un miliardo e duecento milioni di lire, e sul bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante, se il predetto importo sia inferiore ad un miliardo e duecento milioni di lire, nonche' in ogni caso, per estratto, sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante. La pubblicazione e' sempre fatta sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale, quando la gara sia indetta direttamente dagli organi centrali dell'Amministrazione dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dagli altri enti ed aziende autonome a carattere nazionale. La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i 100 milioni di lire, viene effettuata nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede. Qualora sussistano comprovati motivi di necessita' e di urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo sia non superiore ai 300 milioni e non inferiore ai 100 milioni puo' essere effettuata in appositi albi dell'ente appaltante o, in mancanza, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede. Non si fa luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le finalita' per le quali i lavori si debbano eseguire. L'avviso di gara, di cui al primo comma, contiene:
- a)l'indicazione dell'ente che intende appaltare i lavori e dell'ufficio al quale debbono essere indirizzate le domande di cui alla successiva lettera d);
- b)la indicazione sommaria delle opere da eseguirsi, nonche' dell'importo a base di appalto - anche approssimato - quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la presentazione dell'offerta;
- c)la indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione dei lavori;
- d)la indicazione di un termine non inferiore a 10 giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara. La richiesta di invito non vincola l'Amministrazione. Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Scaduto tale termine, l'ente e' tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1973 al 3 novembre 1984
